Questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, per raccogliere dati utili a migliorare la tua esperienza di navigazione e di acquisto. Continuando a navigare accetti l'utilizzo dei cookies. - Maggiori info sui Cookies - Nascondi questo messaggio

Nanoparticelle nei cosmetici. Quali rischi? Gli ingredienti cosmetici in forma nano si affacciano al mercato suscitando interesse e preoccupazioni.

A fronte di un potenziale applicativo tutto da esplorare, rimangono infatti controversi gli aspetti della sicurezza e delle modalità di valutazione del rischio. Le opinion dei comitati scientifici della Commissione Europea. Nella Opinion adottata il 19 gennaio 2009, lo SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks), conferma alcuni dubbi circa la sicurezza per l’uomo e per l’ambiente dei nanomateriali, in base alle più recenti evidenze pubblicate in letteratura, fornendo indicazioni sulla valutazione del rischio che, per l’impossibilità di stabilire criteri generali, necessita di un approccio “caso per caso”, anche in relazione al sistema biologico che si sta analizzando, oltre che alle vie di esposizione e all’entità dell’esposizione stessa.

Su questi aspetti lo SCENIHR rimarca la limitata disponibilità di dati sistematici, pur sottolineando che esistono studi che mostrano per alcuni tipi di nanoparticelle la capacità di penetrare attraverso le cellule, di generare radicali liberi, interferire con il DNA e con la sintesi proteica. Particolari sospetti destano i nanotubi in carbonio, per la somiglianza con le fibre di amianto; per le nanoparticelle persistenti si teme il bioaccumulo ai vertici della catena alimentare. Al momento non esistono evidenze tali da comprovare che i rischi emersi nelle ricerche in laboratorio siano quelli reali,secondo lo SCENIHR, che invoca una strategia di ricerca coordinata.Sulla sicurezza dei nanomateriali in cosmetica, il Scientific Committee on Consumer Products (SCCP) ha prodotto un documento di riferimento: Opinion on Safety of nanomaterials in cosmetic products (SCCP/1147/07), adottato il 18 dicembre 2007, in cui le nanoparticelle,definite come sostanze in cui una o più dimensioni esterne o strutture interne sono nell’ordine dei 100 nm o inferiori, vengono distinte in due categorie: quelle che si disintegrano dopo l’applicazione sulla cute, come i liposomi, e quelle biopersistenti, come il biossido di titanio, fullereni, ecc. In virtù delle loro dimensioni, le nanoparticelle potrebbero esprimere proprietà non solo in funzione di variabili legate alla quantità cui il soggetto è esposto ma anche della superficie attiva delle particelle. Nel documento, il Comitato fornisce indicazioni sui parametri di cui tener conto nell’effettuare la valutazione del rischio per l’uso cosmetico di questi materiali. In merito alla sicurezza,l’analisi di circa trecento lavori scientifici pubblicati sull’argomento, porta il SCCP a evidenziare una carenza di dati circa l’identificazione dei rischi, i livelli di esposizione rispetto alle diverse vie di penetrazione, compresa quella transcutanea anche su cute non sana, i meccanismi con cui si esplica la biocinetica di queste particelle all’interno del flusso sanguigno e negli organi, la possibilità di bioaccumulo,l’eventuale passaggio attraverso la placenta.


Nuovo Regolamento cosmetico: definizione di nanomateriali e disposizioni
Dal punto di vista normativo, l’utilizzo cosmetico dei nanomateriali è specificamente disciplinato nell’Unione Europea dal nuovo Regolamento cosmetico che sostituirà la Direttiva 76/768. Il Regolamento, approvato dal Parlamento nel marzo 2009, entrerà in vigore 42 mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, verosimilmente entro la metà del 2013. L’orientamento dell’Unione Europea in merito ai nanomateriali e al loro uso nei cosmetici si riflette nell’approccio del Regolamento a questa materia, prendendo atto dell’inadeguatezza delle informazioni e dei metodi per la valutazione dei rischi, ricordando il ruolo del Scientific Commettee on Consumer Safety (SCCS) nel fornire linee guida, metodologie e pareri.Stefano Dorato, direttore Regulatory and Scientific Affairs di Unipro, l’Associazione italiana delle imprese cosmetiche, riepiloga le disposizioni in materia: «All’articolo 2 troviamo la definizione di nanomateriale, che circoscrive questo ambito alle sostanze con una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, comprese fra 1 e 100 nm, insolubili, biopersistenti e fabbricate intenzionalmente, escludendo quindi, ad esempio, i liposomi. Nell’articolo 13, relativo alle modalità di notifica informatica dei cosmetici, il Regolamento stabilisce che la presenza di nanomateriali sia tra le informazioni da comunicare alla Commissione prima dell’immissione in commercio, dichiarandone anche il livello di esposizione nelle condizioni ragionevolmente prevedibili.
In aggiunta, l’articolo 16 stabilisce per i nanomateriali l’obbligo di un’ulteriore notifica, da effettuarsi, sei mesi prima. Tali disposizioni non si applicano a coloranti, filtri solari e conservanti, già disciplinati da appositi allegati. Il nanomateriale oggetto della notifica deve essere identificato e descritto, nelle dimensioni e proprietà fisico-chimiche,nel profilo tossicologico e di sicurezza in relazione al tipo di cosmetico in cui è inserito; inoltre deve essere dichiarata la quantità di nanomateriale che si presume di immettere sul mercato attraverso la commercializzazione del relativo prodotto. Nei sei mesi di tempo, la Commissione potrà esaminare la documentazione e, se necessario, richiedere l’intervento del SCCS. L’articolo 19, infine, prevede l’informazione dei consumatori circa la presenza di ingredienti in forma di nanomateriale, tramite l’indicazione della sigla “nano” posta tra parentesi dopo il nome INCI dell’ingrediente nell’elenco in etichetta». Nel periodo di adeguamento al Regolamento, tra il 2010 e la metà del 2013, varrà a tutti gli effetti la Direttiva, che obbliga i produttori di cosmetici alla compilazione del product information file e alla valutazione di sicurezza basata sulle informazioni relative agli ingredienti a disposizione delle aziende, in relazione all’uso e ai livelli di esposizione.

RPF srl socio unico Via dei Sanniti 81020 Castel Morrone (CE) Italia P.I./C.F./R.I.CE:02800270619 REA:CE196681 Cap.soc.i.v.Euro 50.000. Parafarmacia Online Autorizzata dal Ministero della Salute C.u:013284.Direttore iscritto all'Ordine dei Farmacisti della provincia di Caserta al n.1602.