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Art.8 "1. I prodotti cosmetici, ivi compresi i campioni gratuiti distribuiti al di fuori dei normali punti di vendita, possono essere immessi sul mercato soltanto se

il contenitore a diretto contatto con il prodotto, di seguito indicato come condizionamento primario, e l'imballaggio secondario recano, oltre alle eventuali denominazioni di fantasia, le seguenti indicazioni in caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile: "

LA SCADENZA SUI PRODOTTI COSMETICI
 
"c) la data di durata minima del prodotto cosmetico, che corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7. Essa è indicata con la dicitura ‘da usare preferibilmente entro ...’ seguita dalla data stessa, oppure dall'indicazione del punto della confezione su cui questa figura. La data è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata. L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata tramite il simbolo raffigurato nell'allegato VI-bis, seguito dall’indicazione del numero dei mesi, o degli anni, o degli anni e dei mesi, in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore; " PAO
 
L'ORDINE NEGLI INGREDIENTI DEI PRODOTTI COSMETICI
 
"h ) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine ‘ingredienti’ o ‘ingredients’. In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegato devono riportare gli ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo di cui all'allegato VI, che devono comparire sulla confezione.
 
Tuttavia, non sono considerati ingredienti:
 
1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;
 
2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito;
 
3) le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatizzanti.
 
2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con il termine ‘profumo’ o ‘parfum’ e ‘aroma’. Tuttavia, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna ‘Altre limitazioni e prescrizioni’ dell'allegato III figurano nell'elenco indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.
 
3. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento.
 
4. I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero colour index o alla denominazione di cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole ‘può contenere’ o il simbolo '+/-'. "
 
LA DENOMINAZIONE DEGLI INGREDIENTI DEI PRODOTTI COSMETICI
 
"5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall’inventario europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 96/335/CE dell’8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 132 del 1° giugno 1996, e sue modificazioni, ovvero, se gli ingredienti non sono compresi in tale inventario, con una delle altre denominazioni previste dal predetto inventario."

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