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Conoscere per scegliere il cosmetico giusto. In fase di acquisto, è una buona abitudine controllare sempre la lista degli ingredienti.

Ai fini di effettuare un acquisto sicuro di un prodotto cosmetico diventa sempre più importante imparare a “leggere” le indicazioni riportate sulle etichette delle confezioni, ma soprattutto comprendere che cosa è un cosmetico. Nel caso del prodotto cosmetico tradizionale la formulazione e composta da tre categorie di materie prime: gli eccipienti, che formano la base del prodotto; i principi attivi, che gli conferiscono efficacia; additivi, emulsionanti, coloranti, profumi, conservanti ecc.

Gli eccipienti sono gli ingredienti che costituiscono la base del prodotto cosmetico. La scelta degli eccipienti dipende dal tipo di cosmetico che si vuole formulare: un tonico sarà composto di acqua; una crema da acqua, emulsionanti e sostanze grasse o siliconiche; un oleolita si comporrà di oli vegetali o di sintesi. I principi attivi sono le materie prime a cui si deve l’azione cosmetica vera e propria. Per esempio, in una crema antiage i principi funzionali saranno una serie di materie prime che rallentano l’invecchiamento cutaneo, come vitamine, antiossidanti ed estratti vegetali.
Gli additivi sono sostanze aggiunte al prodotto cosmetico per modificarne le caratteristiche organolettiche (colore, odore, texture…). Sono considerati additivi i conservanti, i profumi, i coloranti, gli antiossidanti. 

L’etichetta
Indipendentemente dal tipo di cosmetico, la legge 713/86 fornisce disposizioni precise sull’etichettatura.
L’articolo 8 prevede, infatti, che su un’etichetta di un cosmetico debbano essere riportate le seguenti diciture:
1) il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore;
2) il contenuto nominale al momento del confezionamento, per prodotti con un peso uguale o superiore a 5 g- 5 ml;
3) Data di scadenza. Tale indicazione è obbligatoria solo se il prodotto integro ha una durata inferiore ai 30 mesi. Se invece ha una durata superiore ai 30 mesi è obbligatoria l’indicazione del PAO (Period After Opening): ovvero la validità post apertura (PAO) relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore, accompagnata dal simbolo rappresentante un barattolo di crema aperto
e l’indicazione del numero dei mesi;
4) La funzione del prodotto se non risulta dalla presentazione dello stesso;
5) Modalità di impiego e precauzioni o avvertenze, se necessario, previste per l’utilizzazione corretta del prodotto; In assenza di un foglio di istruzioni;
6) Il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consenta la rintracciabilità della fabbricazione;
7) Il Paese di origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri della UE;
8) L’elenco degli ingredienti preceduto dal termine “ingredienti” o “ingredients”.

“Non testato su animali” e “cruelty-free”: gli standard europei
Già nel giugno 1993 la direttiva 93/35/CEE sui cosmetici, adottata come sesto emendamento della direttiva 76/768/EEC, aveva tra i propri scopi l’eliminazione delle prove su animali specifiche per gli ingredienti dei prodotti cosmetici e per il prodotto finito.
Spesso, tuttavia, va riconosciuto che la reale applicazione di questa legge è stata subordinata alla ricerca e convalida di metodi alternativi attendibili. Nel 2009 è entrata in vigore una proposta fatta e approvata nel 2003 che prevede:
a) divieto assoluto di test su animali (per gli ingredienti) entro il 2009, in tutti i Paesi membri dell’UE;
b) divieto di vendita di cosmetici che usano ingredienti testati su animali (in qualunque Paese siano stati prodotti) per la maggior parte dei test entro l’anno 2009;
c) divieto di vendita per tutti i cosmetici testati su animali compresi i test di 3 specifiche aree relative alla tossicità entro il 2013, ma con possibilità di slittamento nel caso in cui non siano stati sviluppati test alternativi altrettanto validi.
Con la recente Raccomandazione del 7 giugno 2006 la Commissione europea ha ribadito che l’uso di dichiarazioni su un prodotto cosmetico del tipo «non testato su animali», «animal tested» o «cruelty-free» non deve trarre in inganno il consumatore.
Purtroppo l’uso non richiesto dalla legge di tale dicitura è spesso uno strumento di marketing di concorrenza sleale in quanto discrimina automaticamente agli occhi del consumatore gli altri prodotti di aziende che si attendono alla normativa.
Queste diciture sono consentite solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori di materie prime non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali né sul prodotto finito, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici. Poiché l’uso di tali dichiarazioni è volontario, il produttore deve assumersi la responsabilità della dichiarazione e deve essere in grado di provarne che:
a) non ha testato su animali il prodotto finito, né commissionato a terzi tali test sul prodotto finito;
b) non testa i singoli ingredienti, né commissiona a terzi questi test;
c) per gli ingredienti comprati già testati dai fornitori, deve dichiarare che questi test sono avvenuti prima di un dato anno a sua scelta (per esempio, 1995), e impegnarsi a non comprare ingredienti testati dopo quell’anno. Il che significa non usare più alcun ingrediente (chimico, di sintesi) nuovo. Mentre può usare ingredienti completamente vegetali o anche di sintesi ma già in commercio prima dell’anno scelto.

DENOMINAZIONE INCI
Gli ingredienti devono sempre essere riportati in ordine decrescente di peso (sotto l’1% possono essere riportati in ordine sparso) e devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall’inventario europeo degli ingredienti cosmetici, ovvero il “famoso” INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients).
È necessario sottolineare che l’inventario degli ingredienti è puramente indicativo e non costituisce una lista di sostanze autorizzate o vietate per l’uso nei prodotti cosmetici. Inoltre non sono considerati ingredienti:
1) le impurezze contenute nelle materie prime;
2) le sostanze utilizzate nei quantitativi minimi necessari come solventi.
La nomenclatura INCI è una terminologia convenzionale che si basa, in linea di massima, sui seguenti principi:
i nomi degli ingredienti chimici sono indicati in inglese;
i nomi degli ingredienti naturali sono in latino, con l’indicazione, per gli ingredienti vegetali della parte di pianta in inglese. Esempio: Camomilla matricaria estratto ? Chamomilla Recutita Extract
i coloranti sono indicati, quasi tutti, con il numero di Colour Index (CI).
Riuscendo a decifrare il linguaggio INCI è possibile avere una radiografia del cosmetico, capendo quali materie prime sono state adoperate per la sua formulazione.

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